CODIGO ETICO

Premessa

L'informazione scientifica sui farmaci include informazione sulla loro composizione, campo di applicazione, caratteristiche, avvertenze e forma di somministrazione. Essi sono il risultato di Test clinici che descrivono l'efficacia, gli effetti secondari e gli effetti di dipendenza e hanno come obiettivo quello di garantire il tipo corretto di applicazione dei medicamenti.

L'informatore scientifico del farmaco, ha il compito di informare periodicamente e a nome della sua Azienda, i medici e i Farmacisti.

Altro obiettivo dell'informatore scientifico è dare alla sua Azienda le informazioni che gli hanno riferito gli utenti che ha visitato, il tipo di somministrazione e gli effetti secondari.

La UIADM è consapevole del significato e la portata dell'attività degli informatori scientifici del farmaco nel contesto della salute pubblica. Desidera definire le relazioni all'interno della professione e fornisce, a seguito del suo Statuto e il Codice di Condotta, il suo contributo al corretto ed etico uso dell'informazione scientifica sui farmaci.

Il testo di questo Codice è per le istituzioni internazionali competenti, le organizzazioni sociali e i gruppi professionali.


Le regole

1. Responsabilità sociale

Gli informatori scientifici del farmaco sono i mediatori dell'informazione e la relazione tra:

  • Le aziende che esplorano, producono e distribuiscono farmaci
  • Gli utenti che prescrivono o fanno uso di farmaci
  • L'intero personale medico che somministra il farmaco e
  • In definitiva, il paziente.

Gli informatori scientifici assicurano ai loro clienti l'accesso all'informazione e contribuisce alla sicurezza dei farmaci. La loro azione in tal modo, a sua volta, richiede la maggiore obiettività possibile e la responsabilità personale verso temi di sanità pubblica. Pertanto, l'informatore scientifico deve adempiere a norme etiche precise.

2. Regolamenti farmaceutici e della salute

Gli informatori scientifici del farmaco devono aderire ai farmaci in questione, alle leggi, regolamenti e le direttive specificate pubblicamente, e questo è ciò che preoccupa per quanto riguarda le aree di applicazione, specialmente l'informazione. I medici visitati devono negare ogni tipo di infrazione contro la legislazione proposta e contro l'umanità e la lotta contro la prescrizione illegale dei farmaci.

3. L'oggettività dell'informazione

L'informatore scientifico deve osservare e seguire l'informazione scientifica sul farmaco. Le sue informazioni devono essere obiettive e sulla base di informazioni aziendali e conoscenze professionali.

Egli deve mantenere aggiornata la sua conoscenza. Nell'interesse del medico prescrittore e del paziente, le sue conoscenze devono riguardare la composizione, le aree di applicazione, le proprietà e l'efficacia, così come gli effetti secondari e le controindicazioni e, per finire, informare sulle dosi del medicamento. L'attività degli informatori scientifici del farmaco è quella di soddisfare le necessità dei pazienti e la salute pubblica.

4. Il segreto professionale

Allo stesso modo con il quale l'utente che da la sua fiducia, anche l'informatore scientifico è obbligato al segreto professionale. Questo significa che egli non deve rendere pubblica ne l'informazione confidenziale di carattere privato o professionale che le sia stato confidato da altri medici o farmacisti o da altri professionisti del servizio medico, ne comunicazioni confidenziali che si raggiungono tra la maggior parte dei pazienti nelle sale d'attesa o in ambito ospedaliero. Allo stesso modo, non deve rendere pubbliche comunicazioni confidenziali dei suoi clienti.

5. Comportamento

L'informatore scientifico del farmaco, tra le altre cose deve:

  • Adattare il suo comportamento al suo campo di attività e permettere che la cura medica sia in collaborazione professionale con i suoi interlocutori;
  • Esercitare delle sue funzioni secondo coscienza ed eseguirle entrando volontariamente in accordo con i suoi clienti;
  • Fornire l'esempio per le associazioni degli informatori scientifici del farmaco osservando le direttive;
  • Infine, non deve svolgere la sua professione ne di parola ne di opera, in cattiva luce, ma al contrario, fare tutto per promuovere il suo valore e la sua reputazione.

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